DECRETO INGIUNTIVO – NOTA DEL DIRETTORE DEL CENTRO STUDIO Dott. Vincenzo Vecchio

11 Dicembre 2018 / Comments (0)

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Sul Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo del Dr. Vincenzo Vecchio , direttore del Centro Studi Abiconf, sul decreto ingiuntivo contro il condomino in mora e il tentativo del debitore (condomino in mora) di opporsi per evitare di pagare.

Riportiamo di seguito:
Un argomento apparentemente per addetti ai lavori, ma che merita di essere conosciuto da tutti coloro che vivono in condominio.

In Italia oltre 27 milioni di abitanti vivono in 1.400.000 edifici condominiali (consistenza media 30 unità) quindi circa 42 milioni di unità immobiliari.

Il codice all’art. 63 disp. att. consente all’amministratore del condominio di poter agire contro i condomini in debito per le quote condominiali con uno strumento di eccezionale efficacia: decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ciò permette all’amministratore di attivare immediatamente l’azione esecutiva sui beni (mobili, immobili, crediti ecc,) del debitore.

Strumento efficacissimo che permette di ottenere ottimi risultati e a cui difficilmente il debitore può opporsi.

Purtroppo, spesso mal consigliati dai loro legali, i condomini morosi fanno opposizione nel tentativo di bloccare l’azione esecutiva e nel frattempo, se il giudice dichiarasse inefficace il decreto, procedono ad occultare il patrimonio.

Va chiarito che l’unica ipotesi in cui e solo da poco la giurisprudenza blocca l’azione esecutiva è quella della nullità della deliberazione dell’assemblea, che è un evento assolutamente marginale.

Nell’articolo che è di commento ad una sentenza recente si analizza il caso distinguendo tra la situazione (fattispecie) di nullità e quella di annullabilità.

Si fa inoltre osservare come spesso i magistrati non facciano il loro dovere condannando ad adeguate spese processuali il debitore che mette in atto azioni processuali finalizzate solo a guadagnare tempo sapendo che sono infondate. E’ questa la ipotesi di lite temeraria per cui la legge prevede delle conseguenze gravi, ma raramente applicate.

Qui il link al pdf con l’articolo completo.